Funghi: nuove norme per la raccolta

L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione

La legge regionale n. 16 del 22/03/1999 che disciplina l’attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di residenza del richiedente.

L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

Numero di Conto Corrente

L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n. 6750946, intestato all’Amministrazione regionale.

La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le ge­neralità del raccoglitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà ge­nitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalità del minore.

Residenti in Toscana

I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizza­zione valida sei mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952.

La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed edu­cazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.

La raccolta per i turisti


I non residenti in Toscana
devono pagare 15 euro per un gior­no, 40 euro per sette giorni, consecutivi, oppure 100 euro per un anno. La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.

Versamenti effettuati entro il 2010

Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro il 31/12/2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento).

Le autorizzazioni turistiche sono decadute il 31/12/2010.

3 kg il tetto giornaliero

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei territori classi­ ficati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attesta­to di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di inte­grazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.

Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita do­manda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

Divieti per alcune specie

È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

  • quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
  • due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo).

È vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

Condizioni per la raccolta

La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terre­ni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regola­menti.

  • La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sor­gere del sole a un’ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superfi­ciale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
  • È vietato l’uso di sacchetti di plastica. I funghi devono es­sere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.
  • Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.
  • Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armoniz­zare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscarie.

    Informazioni Tel. 0577-778324