{"id":686,"date":"2015-09-27T17:23:21","date_gmt":"2015-09-27T15:23:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.terre-di-toscana.com\/?p=686"},"modified":"2015-09-27T17:23:21","modified_gmt":"2015-09-27T15:23:21","slug":"funghi-escursioni-micologiche-e-nuove-norme-per-la-raccolta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/terre-di-toscana.com\/terreditoscana\/funghi-escursioni-micologiche-e-nuove-norme-per-la-raccolta\/","title":{"rendered":"Funghi: escursioni micologiche e nuove norme per la raccolta"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center\">Funghi: nuove norme per la raccolta<\/h1>\n<p>L\u2019autorizzazione \u00e8 rilasciata dalla Regione<\/p>\n<p>La legge regionale n. 16 del 22\/03\/1999 che disciplina l\u2019attivit\u00e0 di raccolta degli epigei spontanei \u00e8 stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17\/11\/2010 che \u00e8 entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2011.<\/p>\n<p>Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l\u2019autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non pi\u00f9 dal Comune di residenza del richiedente.<\/p>\n<p>L\u2019autorizzazione \u00e8 valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all\u2019interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e\/o modalit\u00e0 diverse da quelle fissate dalla legge regionale.<\/p>\n<h4>Numero di Conto Corrente<\/h4>\n<p>L\u2019autorizzazione alla raccolta \u00e8 costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale <strong>n. 6750946<\/strong>, intestato all\u2019Amministrazione regionale.<\/p>\n<p>La ricevuta deve riportare la causale \u2018Raccolta funghi\u2019 e le ge\u00adneralit\u00e0 del raccoglitore e va portata con s\u00e9 al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>I dati della persona che effettuer\u00e0 la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potest\u00e0 ge\u00adnitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalit\u00e0 del minore.<\/p>\n<h4>Residenti in Toscana<\/h4>\n<p>I residenti in Toscana devono versare <strong>13 euro per un\u2019autorizza\u00adzione valida sei mesi<\/strong> oppure <strong>25 euro per un anno<\/strong>; tali importi sono ridotti della met\u00e0 per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991\/1952.<\/p>\n<p>La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed edu\u00adcazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunit\u00e0 Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. <strong>Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.<\/strong><\/p>\n<h4>La raccolta per i turisti<\/h4>\n<p><strong><br \/>\n<strong>I non residenti in Toscana<\/strong><\/strong> devono pagare <strong>15 euro per un gior\u00adno<\/strong>, <strong>40 euro per sette giorni<\/strong>, consecutivi, oppure <strong>100 euro per un anno<\/strong>. La data o l\u2019indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura \u2018Raccolta funghi\u2019.<\/p>\n<h4>Versamenti effettuati entro il 2010<\/h4>\n<p>Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro il 31\/12\/2010 mantengono la loro validit\u00e0 fino alla loro naturale scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento).<\/p>\n<p>Le autorizzazioni turistiche sono decadute il 31\/12\/2010.<\/p>\n<h4>3 kg il tetto giornaliero<\/h4>\n<p>Il limite di raccolta giornaliero per persona \u00e8 di <strong>tre chilogrammi a testa<\/strong>, salvo il caso di un singolo esemplare o pi\u00f9 esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a <strong>dieci chilogrammi <\/strong>solo nel caso in cui i residenti nei territori classi\u00ad ficati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell\u2019attesta\u00adto di idoneit\u00e0 al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di inte\u00adgrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attivit\u00e0 alla Comunit\u00e0 Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.<\/p>\n<p>Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita do\u00admanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.<\/p>\n<h4>Divieti per alcune specie<\/h4>\n<p>\u00c8 vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:<\/p>\n<ul>\n<li>quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);<\/li>\n<li>due centimetri per l\u2019Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00c8 vietata inoltre la raccolta dell\u2019ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.<\/strong><\/p>\n<h4>Condizioni per la raccolta<\/h4>\n<p>La raccolta dei funghi epigei \u00e8 consentita nei boschi e terre\u00adni non coltivati nei quali sia permesso l\u2019accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi pu\u00f2 essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regola\u00admenti.<\/p>\n<ul>\n<li>La raccolta pu\u00f2 essere esercitata da un\u2019ora prima del sor\u00adgere del sole a un\u2019ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superfi\u00adciale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).<\/li>\n<li>\u00c8 vietato l\u2019uso di sacchetti di plastica. I funghi devono es\u00adsere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.<\/li>\n<li>Province, Comunit\u00e0 Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.<\/li>\n<li>Province, Comunit\u00e0 Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armoniz\u00adzare lo svolgimento di attivit\u00e0 diverse all\u2019interno delle aree boscarie.<br \/>\n<h2>Informazioni Tel. 0577-778324<\/h2>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Funghi: nuove norme per la raccolta L\u2019autorizzazione \u00e8 rilasciata dalla Regione La legge regionale n. 16 del 22\/03\/1999 che disciplina l\u2019attivit\u00e0 di raccolta degli epigei spontanei \u00e8 stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17\/11\/2010 che \u00e8 entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2011. 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